Il patto di famiglia è il contratto introdotto nel 2006 dalla Legge 55/2006 (artt. 768-bis e seguenti del Codice Civile) che consente all'imprenditore di gestire in vita il passaggio della propria azienda — o delle quote di partecipazione alla società di famiglia — a uno o più discendenti, sottraendolo alle dinamiche successorie.
Lo Studio Notarile Falcinelli a Treviso assiste imprenditori e famiglie nella pianificazione e nella stipula di patti di famiglia per il passaggio generazionale dell'impresa, in alternativa o in combinazione con altri strumenti come la donazione, il trust e il testamento.
Cos'è il patto di famiglia
Il patto di famiglia è un contratto tipico, introdotto nel nostro ordinamento dalla Legge 14 febbraio 2006, n. 55. Consente all'imprenditore di trasferire ai discendenti, in tutto o in parte, l'azienda di cui è titolare o le partecipazioni societarie da lui detenute, con immediata efficacia traslativa e con piena garanzia di stabilità rispetto alle future vicende successorie.
Pur incidendo profondamente sulla sostanza della successione futura, il patto di famiglia è un contratto tra vivi: il trasferimento dell'azienda o delle partecipazioni produce effetti immediati, non differiti all'apertura della successione.
A cosa serve il patto di famiglia
Le finalità tipiche del patto di famiglia sono:
- Continuità gestionale: trasferire l'azienda al discendente più adatto a proseguirla, senza attendere l'apertura della successione e senza rischiare divisioni o liti tra eredi.
- Stabilità della titolarità: i beni trasferiti con patto di famiglia non sono soggetti ad azione di riduzione né a collazione, a differenza di quanto avviene con la donazione.
- Tutela del passaggio aziendale: si evita che la suddivisione tra molteplici eredi pregiudichi la struttura e la competitività dell'impresa familiare.
- Pianificazione fiscale agevolata: trasferimenti di azienda o partecipazioni di controllo a discendenti o coniuge beneficiano dell'esenzione dall'imposta di donazione e ipocatastali, a condizione di prosecuzione dell'attività o detenzione per almeno cinque anni.
Forma e requisiti del patto di famiglia
Il patto di famiglia deve essere stipulato per atto pubblico notarile a pena di nullità (art. 768-ter c.c.). All'atto devono partecipare:
- L'imprenditore disponente: la persona che trasferisce l'azienda o le partecipazioni.
- I discendenti assegnatari: coloro che ricevono il trasferimento.
- Tutti i legittimari che lo sarebbero al momento della stipula, se in quel momento si aprisse la successione dell'imprenditore: coniuge, altri figli, eventuali ascendenti in mancanza di figli.
La partecipazione di tutti i legittimari è essenziale: in mancanza, il patto è invalido e gli effetti protettivi (immunità da azione di riduzione e collazione) non si producono.
La liquidazione dei legittimari non assegnatari
L'art. 768-quater c.c. prevede che il beneficiario del patto di famiglia compensi i legittimari non assegnatari con il pagamento di una somma corrispondente al valore della quota di legittima a loro spettante, calcolata sul valore dei beni oggetto del patto. La liquidazione può avvenire:
- In denaro: forma più semplice, con pagamento contestuale o dilazionato.
- In natura: assegnando ai legittimari non beneficiari altri beni in luogo del denaro. Tali beni si considerano un anticipo della futura eredità (imputazione a quota di legittima).
- Rinuncia: i legittimari possono rinunciare in tutto o in parte alla liquidazione, sottoscrivendo apposita dichiarazione.
Vantaggi rispetto a donazione e successione testamentaria
Il patto di famiglia offre vantaggi sostanziali rispetto agli strumenti alternativi:
- Rispetto alla donazione (vedi servizio dedicato): i beni trasferiti con patto di famiglia non sono soggetti ad azione di riduzione, non rientrano nella collazione ereditaria, non possono essere recuperati dai legittimari pretermessi. La donazione, invece, resta sempre esposta a queste azioni.
- Rispetto al testamento: il trasferimento è immediato e definitivo, non rinviato alla morte. Si elimina così l'incertezza tipica della pianificazione mortis causa.
- Rispetto al trust: il patto di famiglia ha effetto traslativo immediato e definitivo, mentre il trust mantiene la possibilità di programmazione nel tempo.
Aspetti fiscali del patto di famiglia
L'art. 3, comma 4-ter, del D.Lgs. 346/1990 prevede un'esenzione totale dalle imposte di donazione, ipotecaria e catastale per i trasferimenti di azienda o di partecipazioni di controllo effettuati con patto di famiglia, a favore di discendenti o del coniuge. Condizioni richieste:
- I beneficiari devono proseguire l'esercizio dell'attività d'impresa (per le aziende) o detenere il controllo della società (per le partecipazioni di controllo).
- La prosecuzione/detenzione deve durare almeno cinque anni dal trasferimento.
- Apposita dichiarazione nell'atto di voler beneficiare dell'agevolazione.
La perdita di una delle condizioni nel quinquennio comporta la decadenza dall'agevolazione e il pagamento delle imposte ordinariamente dovute.
Cosa accade alla successione del disponente
All'apertura della successione dell'imprenditore, soggetti che assumano la qualifica di legittimari successivamente al patto (es. nuovo coniuge dopo seconde nozze, nuovi figli) possono chiedere ai beneficiari del patto il pagamento di una somma pari al valore della quota di legittima a loro spettante, calcolata sui beni oggetto del patto. È un meccanismo di tutela per i legittimari sopravvenuti, che riequilibra la pianificazione patrimoniale.
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