Il trust è uno strumento giuridico che consente di destinare un patrimonio a uno scopo prestabilito, mediante il suo trasferimento a un soggetto (il trustee) che lo amministra a favore di terzi (i beneficiari). È utilizzato per la tutela del patrimonio, il passaggio generazionale, la protezione di soggetti deboli, la garanzia di operazioni commerciali e la pianificazione successoria.
Lo Studio Notarile Falcinelli a Treviso assiste privati, famiglie e imprese nella progettazione e costituzione di trust di diritto straniero (riconosciuti in Italia) e di contratti di affidamento fiduciario di diritto italiano.
Cos'è un trust e come è riconosciuto in Italia
In Italia il trust è riconosciuto in virtù della Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985, ratificata con la Legge 16 ottobre 1989, n. 364. Ciò significa che, pur non esistendo nel diritto interno un istituto codificato del trust, è possibile costituire validamente in Italia un trust regolato da una legge straniera scelta dal disponente, purché compatibile con i principi dell'ordinamento.
Una disciplina interna specifica è invece dettata dalla Legge 22 giugno 2016, n. 112 (cosiddetta legge "Dopo di noi") per la tutela delle persone con disabilità grave, mediante trust o contratto di affidamento fiduciario o vincolo di destinazione ex art. 2645-ter del codice civile.
Le figure del trust
Nell'atto istitutivo di un trust intervengono quattro figure principali:
- Disponente (settlor): la persona che istituisce il trust e vi conferisce i beni, definendo le regole di amministrazione e gli scopi del programma.
- Trustee: il soggetto cui sono attribuiti i diritti e i poteri di un vero e proprio proprietario, ma con l'obbligo di gestire i beni esclusivamente nell'interesse dei beneficiari o per la realizzazione dello scopo del trust.
- Beneficiari: le persone (o categorie di persone) a vantaggio delle quali il trust è istituito. Possono essere determinati nominativamente o per categorie (es. "i figli del disponente nati e nascituri").
- Guardiano (protector, optional): figura facoltativa che svolge funzioni di controllo sull'operato del trustee, con poteri di veto, nomina o revoca a seconda di quanto previsto nell'atto.
A cosa serve un trust
Il trust è uno strumento estremamente versatile. Le finalità più frequenti includono:
- Passaggio generazionale del patrimonio familiare o di un'azienda, evitando le rigidità della successione legittima e garantendo continuità gestionale.
- Tutela di soggetti deboli: minori, persone con disabilità, anziani non più autosufficienti.
- Segregazione patrimoniale: i beni in trust costituiscono un patrimonio separato, non aggredibile dai creditori personali del disponente o del trustee (entro i limiti di legge e fatta salva l'eventuale azione revocatoria).
- Garanzia di operazioni commerciali: trust di garanzia a tutela di finanziamenti, joint venture, operazioni di ristrutturazione del debito.
- Pianificazione filantropica: destinazione di beni a scopi di pubblica utilità o benefici.
Le tipologie di trust più comuni
- Trust familiare: per la gestione del patrimonio familiare nel passaggio generazionale, alternativa o complementare al testamento e alla donazione.
- Trust di tutela per persone con disabilità: ai sensi della Legge 112/2016, con regime fiscale agevolato.
- Trust di garanzia: utilizzato in operazioni di finanziamento o nei contratti commerciali complessi.
- Trust autodichiarato: il disponente nomina sé stesso quale trustee; richiede particolare attenzione progettuale per non incorrere in interposizione fittizia.
- Trust discrezionale: il trustee ha ampia discrezionalità nell'individuare beneficiari ed entità delle attribuzioni, nei limiti del programma.
Trust, donazione e fondo patrimoniale: le differenze
Il trust si distingue da altri strumenti di protezione del patrimonio per alcuni elementi caratterizzanti:
- Rispetto alla donazione, il trust non comporta trasferimento immediato e definitivo della proprietà al beneficiario, ma permette al disponente di programmare nel tempo come e quando i beni dovranno essere attribuiti.
- Rispetto al fondo patrimoniale, il trust può essere costituito anche da persone non sposate, può comprendere qualsiasi tipologia di bene (non solo beni indicati nell'art. 167 c.c.) e offre una segregazione patrimoniale più ampia.
- Rispetto al testamento, il trust ha effetto già durante la vita del disponente (salvo trust testamentario) e consente di superare alcune rigidità delle norme successorie.
Come si costituisce un trust con il Notaio
La costituzione di un trust richiede particolare attenzione tecnica e si articola tipicamente nei seguenti passaggi:
- Colloquio preliminare: il Notaio esamina con il disponente le finalità, i beni da conferire, i beneficiari e la situazione personale e patrimoniale.
- Scelta della legge regolatrice: nelle ipotesi di trust di diritto straniero, si individua l'ordinamento più idoneo (tipicamente: Jersey, Inghilterra, Malta, San Marino).
- Redazione dell'atto istitutivo: contiene scopo, durata, poteri e doveri del trustee, regole di amministrazione, eventuali poteri del guardiano, criteri di distribuzione ai beneficiari.
- Sottoscrizione davanti al Notaio e successiva intestazione dei beni al trustee con i relativi atti di trasferimento.
- Adempimenti fiscali: registrazione, applicazione delle imposte sui trasferimenti, eventuali comunicazioni all'Agenzia delle Entrate.
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Aspetti fiscali del trust
La fiscalità del trust dipende dalla tipologia, dalla residenza fiscale del trust e delle parti, dalla natura dei beni conferiti e dal momento impositivo (costituzione, gestione, attribuzione finale ai beneficiari). In particolare:
- Le imposte indirette sui conferimenti seguono regole specifiche (Circolari Agenzia delle Entrate 48/E e 34/E, giurisprudenza di legittimità).
- Le imposte dirette sui redditi prodotti dai beni in trust si applicano in capo al trust stesso o ai beneficiari, a seconda che il trust sia opaco o trasparente.
- Per il trust "Dopo di noi" (Legge 112/2016) sono previste agevolazioni fiscali specifiche.
Una pianificazione fiscale corretta è parte integrante della consulenza notarile e va valutata caso per caso con il Notaio e, se necessario, con il commercialista di fiducia.
Il contratto di affidamento fiduciario
L'affidamento fiduciario è un istituto di diritto italiano introdotto in via espressa dalla Legge 112/2016. È un contratto con cui un soggetto, detto affidante fiduciario, concorda con un altro soggetto, l'affidatario fiduciario, di destinare determinati beni a vantaggio di uno o più beneficiari, sulla base di un programma di destinazione predefinito.
Al termine del programma, i beneficiari ricevono i beni liberi da vincoli. Si tratta di un'alternativa al trust che, essendo regolata dal diritto italiano, può risultare più semplice da gestire in alcune situazioni — in particolare quando lo scopo è la protezione di persone con disabilità grave o la pianificazione patrimoniale familiare di natura non transfrontaliera.
Consulenza notarile sul trust a Treviso
Lo Studio Notarile Falcinelli, con sede a Treviso, offre consulenza completa per la costituzione di trust e contratti di affidamento fiduciario: dall'analisi delle finalità alla redazione dell'atto, dagli adempimenti fiscali alla gestione delle modifiche e alla cessazione del trust. Per un primo colloquio o per richiedere un preventivo personalizzato è possibile contattare lo Studio.